La “Rottamazione ter” è stata ufficialmente avviata

Le richieste dovranno essere presentate agli sportelli dell’esattoria o trasmesse telematicamente tramite pec entro il 30/04/2019 e a breve saranno pubblicati i relativi modelli sul sito www.riscossionesicilia.it

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni del DL 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”:

1. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

Viene reintrodotta la definizione agevolata (meglio nota come “rottamazione”) dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Al riguardo, si richiama l’attenzione sulle seguenti disposizioni:

  • I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti – senza corrispondere le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale – con il pagamento del capitale, degli interessi iscritti a ruolo, dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate. Tale pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo;
  • Le scadenza delle suddette rate sono fissate al 31 luglio e al 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019;
  • In caso di pagamento rateale, siano dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applichino le disposizioni sulla dilazione del pagamento previste dall’art. 19 del DPR n. 602/1973;
  • Il debitore, entro il 30 aprile 2019, potrà presentare all’agente della riscossione una dichiarazione di adesione alla definizione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate, dallo stesso agente, sul proprio sito internet entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ossia entro l’8 novembre 2018;
  • Il debitore deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione.
  • Possibilità di integrare, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione già presentata;
  • L’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché l’importo e la scadenza delle singole rate;
  • Introdotta la possibilità, per il debitore che si reca presso lo sportello, di effettuare la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
  • Alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella stessa dichiarazione, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973
  • Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

 I seguenti carichi sono esclusi dalla definizione agevolata:

  • Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;
  • Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applichi limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981;

Non ho finito di pagare la vecchia rottamazione, come faccio?

I debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, possono pagare entro il 7 dicembre 2018 la somma corrispondente alle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Una volta che abbiano provveduto in tal senso, questi soggetti verseranno il restante importo dovuto (pari alle rate originariamente scadenti a novembre 2018 e febbraio 2019) in 10 rate consecutive di pari ammontare, che scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, è previsto l’invio, da parte dell’agente della riscossione, di apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Sulle predette rate differite si applicherà il tasso di interesse dello 0,3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2019 e i relativi pagamenti potranno essere effettuati anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA. A seguito del pagamento della prima delle rate differite (vale a dire quella in scadenza il 31 luglio 2019) si determinerà l’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;

Sono ammessi alla nuova procedura di “rottamazione” anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del DL n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

2. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

  • Sono automaticamente annullati – ancorché riferiti a cartelle oggetto della definizione agevolata di cui all’art. 3 del decreto-legge in esame – i debiti di importo residuo fino a mille euro, calcolato alla data (24 ottobre 2018) di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. È previsto che l’agente della riscossione trasmetta agli enti creditori l’elenco delle quote annullate al fine del loro discarico ed eliminazione dalle scritture contabili, richiamando le specifiche tecniche contenute nel DM 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, comma 527, della legge n. 228/2012;

Per rimanere sempre aggiornati seguiteci sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/treddisrl e iscrivetevi alla nostra newsletter!