Pubblicato il decreto attuativo del Ministero del Lavoro con le regole per accedere al beneficio. L’esonero dei contributi è riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti a:

  • Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e lavoratori iscritti alla Gestione separata, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato;
  • Professionisti iscritti alle casse di previdenza di categoria (Enpam, Enpab, Cassa forense ecc.)
  • Medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, già collocati in quiescenza, titolari di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione per l’emergenza Covid-19;

che rispettino i seguenti requisiti:

  • riduzione di fatturato o corrispettivi nel 2020 pari almeno al 33% rispetto all’anno precedente;
  • reddito inferiore a € 50.000 per il 2019;
  • non siano titolari di contratto di lavoro subordinato e pensione diretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • non abbiano superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19;
  • siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Sono esonerati dalla verifica dei primi due requisiti i soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.Il beneficio viene fissato in € 3.000 per ciascun beneficiario, e sarà suddiviso su tutte le scadenze contributive di competenza del 2021 fino al 31/12/2021. Tale importo potrebbe però essere riparametrato in caso di superamento del plafond disponibile.

L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto è subordinato all’integrale pagamento della quota di contributi obbligatori non oggetto di esonero.