La “Flat tax” è una delle principali novità della manovra finanziaria 2019 e prevede una modifica dell’attuale trattamento fiscale del regime forfettario (noto anche come “regime del 5%”)
Tecnicamente con il termine Flat Tax ci si riferisce ad un meccanismo fiscale non progressivo basato sull’applicazione di un’unica aliquota d’imposta. Sulla base delle attuali indicazioni del Governo però è prevista l’adozione di almeno 2 differenti aliquote, nel caso dei nuovi forfettari 15% per i ricavi fino a €65.000 e 20% per la parte eccedente tale importo fino a €100.000, questa seconda aliquota sarà introdotta nel 2020. Sarebbe pertanto più corretto parlare di “Dual tax”, che a onor del vero si mostra maggiormente compatibile con il principio di progressività dell’esazione fiscale imposto dall’art. 53 della nostra costituzione. Effettivamente la Flat Tax coinvolgerà nei prossimi anni anche i contribuenti soggetti a IRPEF e IRES, ma in questo articolo approfondiremo il tema della Flat Tax esclusivamente con riferimento alle novità nel comparto del regime forfettario per capire di cosa si tratta e, soprattutto, se è sempre conveniente.
Per prima cosa appare necessario chiarire che il meccanismo della Flat Tax sarà introdotto progressivamente all’interno del nostro sistema tributario tra il 2019 e il 2021 in questo modo:
- 2019 – estensione per contribuenti minimi e forfettari del limite di ricavi a €65.000 e applicazione dell’aliquota al 15%;
- 2020 – applicazione dell’ aliquota al 20% sui ricavi eccedenti i €65.000 fino a €100.000 e riduzione delle aliquote IRPEF da 5 a 3;
- 2021 – introduzione della Flat Tax per imprese e famiglie;
E’ inoltre importante fare una distinzione tra le diverse forme di Flat Tax
- Professionisti: aliquota al 15% fino a €65.000 e (dal 2020) al 20% per i redditi da €65.001 fino a €100.000;
- Startup: aliquota al 5% per 5 anni;
- Giovani under 35 e adulti over 55: aliquota al 5% per 5 anni;
- Locazione immobili commerciali: Cedolare secca al 21%;
- Insegnanti: 15% in sostituzione di Irpef e addizionali regionali e comunali, per i redditi derivanti da lezioni private;
- Società (dal 2021): taglio dal 24% al 15% per l’IRES sugli utili reinvestiti in ricerca e sviluppo, macchinari e assunzioni.
- Famiglie (dal 2021): con aliquota al 23% se il reddito non supera €75.000 e 33% per i redditi superiori;
La Flat Tax vale anche per i forfettari che hanno sforato il limite dei €30.000 nel 2018?
La risposta è affermativa, infatti la nuova versione recita: “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario […] se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000“. In questo modo i “vecchi” contribuenti minimi e forfettari non uscirebbero dal regime agevolato anche se avessero superato il vecchio limite di €30.000 ma non anche il nuovo limite di €65.000.
Altre novità rilevanti del nuovo regime forfettario
- esclusi dal regime forfettario i soci di maggioranza di SRL o che possano esercitare controllo diretto/indiretto;
- rimossi i vincoli legati a beni strumentali e reddito di lavoro dipendente o assimilato;
- estensione degli studi di settore ai forfettari (o degli indicatori di affidabilità in caso di effettiva abrogazione degli studi);
Nuovo forfettario: conviene sempre?
Veniamo dunque alla domanda di apertura, conviene sempre il nuovo regime forfettario?
Per poter rispondere a questa domanda porremo a confronto dapprima il carico fiscale di un commerciante a regime “IRPEF” e quello di un commerciante a regime “Flat tax” e poi alla stessa maniera analizzeremo la situazione di un professionista. A tal fine si rendono però necessarie le seguenti ipotesi per potere confrontare i dati:
- l’ipotetico contribuente a cui ci riferiamo beneficia solamente delle detrazioni assimilate a reddito di lavoro autonomo e nessuna altra detrazione (figli o coniuge a carico, recupero patrimonio edilizio, spese mediche ecc.);
- l’incidenza dei costi sui ricavi è uguale alla percentuale di redditività indicata dalla tabella dei forfettari allegata alla legge di bilancio 2015;
- il contribuente ha più di 21 anni per il calcolo dei contributi;
- il contribuente non è soggetto passivo ai fini IRAP;
- l’attività risiede a Trapani ai fini delle addizionali regionali e comunali;
Un’altra osservazione molto importante è legata all’IVA. Infatti i valori esposti nei grafici che seguono devono intendersi al netto dell’IVA, non presente in caso di Flat Tax, ma presente nel regime IRPEF, quindi in base ai valori esposti il commerciante IRPEF avrà adottato dei prezzi più alti del 4%,5%,10% o 22% a seconda della merce venduta e del cliente, rispetto al suo concorrente Flat Tax.
Procediamo quindi al confronto numerico tra i due regimi date le ipotesi anzidette nel caso di un artigiano o commerciante.
Sull’asse orizzontale abbiamo esposto il fatturato lordo complessivo che, in base alla percentuale di redditività ipotizzata (in questo caso 40%), si traduce nel reddito imponibile (linea azzurra nei grafici). Chiarito che per IRPEF NETTA, ossia la linea rossa nel grafico del contribuente soggetto a IRPEF, si intende il carico fiscale IRPEF comprensivo di addizionali comunali e regionali al netto delle detrazioni spettanti, possiamo notare come la differenza tra IRPEF e Flat Tax in questo caso non sia poi così significativa. Ponendo il caso che il nostro commerciante fatturi esattamente €65.000, avremo un reddito al netto di tasse e contributi pari a circa € 16.000 nel regime IRPEF e di € 18.500 con la Flat Tax. Occorre però osservare che tale differenza è dovuta anche al fatto che nel regime IRPEF vengono versati i contributi per intero, mentre i commercianti nel regime Flat Tax beneficiano di una riduzione pari a 1/3 dei contributi. A questo punto la domanda è: “conviene pagare più contributi anche se la legge mi consente di non farlo?”. Beh, sicuramente è sempre meglio versare contributi piuttosto che imposte e minori sono i contributi versati, allora minore sarà l’eventuale pensione. Chiaramente questa è una valutazione soggettiva che non porta ad una risposta univoca, ma diciamo che a parità di contributi non è evidente una convenienza del regime forfettario in questo caso.
Ma cambiamo una delle precedenti ipotesi, ossia la percentuale di redditività effettiva del commerciante, in altre parole l’incidenza dei costi sui ricavi, e vediamo cosa succederebbe se il commerciante in questione continuasse ad adottare il regime IRPEF ma con una percentuale di redditività pari al 50%.
In caso di minori costi aumenta il reddito imponibile nel regime IRPEF. Per questo motivo aumentano imposte e contributi a discapito dell’utile netto. Come era prevedibile, dunque, ad una marginalità maggiore rispetto a quella prevista forfettariamente, il regime forfettario si dimostra più conveniente.
Passiamo infine al caso inverso in cui il commerciante si trovi ad avere una redditività inferiore rispetto a quella forfettaria imposta dalla legge, e pari invece al 30%.
In questo caso la minore percentuale di redditività fa si che l’IRPEF venga pagata su un imponibile minore rispetto a quello della Flat Tax e, per effetto delle detrazioni di base e dei maggiori costi, il carico fiscale si dimostra sempre minore per il regime IRPEF rispetto alla Flat Tax, nonostante i maggiori contributi versati nel primo dei due.
Passiamo ora ad analizzare, con la stessa metodologia e le stesse ipotesi, il caso di un professionista
Iniziamo il nostro confronto assumendo che sia il professionista IRPEF che il professionista Flat Tax abbiano effettivamente una redditività pari a quella forfettariamente prevista dalla legge, cioè il 78%. Nel caso del professionista il regime Flat Tax non gode dello sconto sui contributi mentre il regime IRPEF continua a godere delle detrazioni base per il lavoro autonomo, quindi per redditi lordi fino a circa €15.000 è più conveniente il regime IRPEF, mentre per redditi superiori la Flat Tax si dimostra più vantaggiosa.
Cosa succede se invece la redditività effettiva è superiore al 78%, poniamo caso che sia invece il 90%.
Come era prevedibile la convenienza della Flat Tax aumenta significativamente, ma sempre per i fatturati superiori a €15.000 dato che, come abbiamo ampiamente ripetuto, la Flat Tax non beneficia delle detrazioni base di lavoro autonomo, né di qualsiasi altra detrazione.
Chiudiamo infine la nostra analisi osservando cosa succede nel caso in cui la redditività sia inferiore a quella prevista dalla legge, in questo caso abbiamo scelto un valore pari al 60%.
Il professionista che ha molti costi, similmente a quanto visto in precedenza nel caso del commerciante, inizia a beneficiare degli effetti della Flat Tax solamente a fatturati maggiori di €50.000.
Certamente bisogna ricordare che il professionista IRPEF, a differenza del professionista Flat Tax, è soggetto a ritenuta d’acconto, ma è pur vero che sebbene queste somme vengano trattenute dal committente, alla fine dei conti sono semplicemente anticipate come liquidazioni d’imposta per suo conto, pertanto assumiamo arbitrariamente che la ritenuta non incida sulla valutazione di convenienza.
Un’ultima considerazione è legata all’impresa start-up, infatti bisogna valutare l’eventuale convenienza di un regime forfettario in caso di nuova apertura dal momento in cui non è possibile dedurre i costi per gli investimenti iniziali, quindi maggiori sono le spese di apertura, minore sarà la convenienza ad aderire a questo regime fiscale.
In conclusione, la nuova Flat Tax conviene? La risposta del commercialista, come sempre, non può che essere DIPENDE!
I dati esposti devono comunque intendersi come puramente indicativi in quanto potrebbero, a seconda delle diverse circostanze, subire variazioni più o meno rilevanti in ciascun caso specifico. Un contribuente con coniuge e figli a carico troverebbe certamente molta meno convenienza nel regime forfettario (per i cui redditi, ricordiamo, si perde il diritto alle detrazioni) rispetto ad un contribuente che non gode di questi benefici fiscali. Per questo motivo nessun software o gruppo social può realmente sostituirsi ad un buon consulente fiscale e si consiglia di rivolgersi sempre al proprio consulente di fiducia, preferibilmente uno iscritto all’albo professionale, per avere un calcolo tarato sulle vostre specifiche fattispecie.
Per rimanere sempre aggiornati seguiteci sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/treddisrl e iscrivetevi alla nostra newsletter!
Di seguito la nuova versione dell’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Coefficiente di Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40% |
2 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 -02 – 03) – (05-06-07 -08- 09)- (12 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20- 21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26- 27 – 28 – 29 – 30- 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59-60-61 -62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82) -(84) – (90 -91 -92 – 93) – (94 -95- 96) – (97 – 98) – (99) |
67% |