- Modificate le aliquote IRPEF
fino a 15.000 euro 23% (invariato)
da 15.001 fino a 28.000 euro 25% (invece che 27%)
da 28.000 fino a 50.000 euro 35% (invece che 38%)
da 50.000 in poi 43% (soppresso lo scaglione del 41% per redditi da 50.000 e 75.000)
Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.
- IRAP
L’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni;
- Proroga Superbonus
Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022Sono tuttavia confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari
31.12.2025 (110% fino a 31.12.2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025)
Interventi effettuati da
– condomìni;
– persone fisiche che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità;
– proprietari delle singole unità in condominio o nell’edificio con unico proprietario (interventi trainati);
– Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
31.12.2022 (30% intervento complessivo entro il 30.06.2022)
Interventi effettuati
– su edifici unifamiliari;
– su unità autonome funzionalmente indipendenti.
Nessun limite di Isee previsto nella versione definitiva del disegno di Legge di bilancio.
- Altre detrazioni edilizie
Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie:
– bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);
– sismabonus e sismabonus acquisti;
– ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;
– bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);
– bonus verde.– Viene esteso al 2022 il bonus facciate, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità
- Cessione crediti
L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l’opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario”.
Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi “minori”.
Viene escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate
- Crediti d’imposta beni strumentali
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d’imposta riconosciuto.
Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”
- Riduzione IMU per non residenti in Italia
Viene ridotta al 37,5% per l’anno 2022 l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
- Confermata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per i prodotti destinati alla protezione dell’igiene femminile;
- È confermata l’estensione anche al 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali /agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.
- “bonus affitti giovani”, possono beneficiare del bonus:
- – i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- – con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- – che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
- – per l’intera unità immobiliare / porzione di essa;
- – da destinare a propria residenza
- La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura pari a € 991,60 ovvero, se superiore, pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.
- Il 31.12.2021 si è concluso il c.d.“Cashback”