La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
I committenti (datori di lavoro occasionale), sono tenuti a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione occasionale.
La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.
Come fare la comunicazione all’Ispettorato per i rapporti di lavoro intermittenti
- Posta elettronica
Indirizzo email per la comunicazione
Il ministero ha comunicato un apposito indirizzo email per la provincia di Trapani: itl.tp@certmail.regione.sicilia.it
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Il committente dovrà conservare la mail per dimostrare di aver correttamente eseguito l’adempimento. Non è prevista la ricezione di un messaggio di conferma dell’avvenuta comunicazione.
- SMS:
La modalità per sms potrà essere utilizzata solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro (link al sito) abilitate all’utilizzo del servizio, ed esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dall’invio della comunicazione.
Nel messaggio sms devono essere riportati i dati principali della prestazione quali il codice fiscale del lavoratore e la durata del rapporto di lavoro. Il numero al quale inviare il messaggio è il 339/9942256.
- FAX:
In teoria è possibile inoltrare la comunicazione al numero dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare copia del fax unitamente alla ricevuta di come prova dell’adempimento dell’obbligo.
In pratica l’ITL di Trapani non è munito di fax.
Tempistiche
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione Secondo la disposizione in esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.